Il D.lgs 154/2013, recante “modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, cosi garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”, porta a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia. Il testo prevede: • L’ introduzione del principio dell’ unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’ eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”. • Il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; • La sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; • La modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’ unificazione dello stato di figlio. Inoltre si è deciso di: • Limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’ azione di disconoscimento della paternità; • Introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipotini minorenni; • Introdurre e disciplinare l’ ascolto del minore, se capace di discernimento, all’ interno dei procedimenti che li riguardano; • Modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’ eredità degli figli naturali.
12/02/2014