Il Ministero dell’ Interno ha diramato la Circolare n. 16 in cui chiarisce gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile al fine di poter ricevere gli accordi di separazione stipulati presso un avvocato. Si tenga conto che l’ art. 6 del Decreto Legge 132/2014, “Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, ha previsto la possibilità di separazioni e divorzi stipulati presso un avvocato, senza passare all’ omologa del tribunale. Da ora, quindi, ciascun cittadino può attivare la nuova procedura senza bisogno di fare una causa, semplicemente recandosi allo studio del proprio avvocato, oppure in Comune dall’ Ufficiale di stato civile (quest’ ultima nota avrà effetto dopo 30 gg dall’ approvazione delle legge in conversione). Ecco i punti salienti della Circolare Ministeriale:
23/10/2014